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D.Lvo 08/03/2006 n. 139b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivitā presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa. 2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni. 3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1. Art. 23 - Oneri per l'attivitā di prevenzione incendi (articolo 1, legge 26 luglio 1965 n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000 n. 246) 1. I servizi relativi alle attivitā di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivitā di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe č annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. Capo IV SOCCORSO PUBBLICO Art. 24 - Interventi di soccorso pubblico (articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941 n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961 n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992 n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000 n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001 n. 448) 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumitā delle persone e l'integritā dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalitā tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore. 2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamitā b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. 3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessitā. 4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione. 5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche b) concorre alla preparazione di unitā antincendi per le Forze armate c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unitā preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivitā esercitativa, in caso di eventi bellici e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. 6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumitā delle persone e dell'integritā dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. 7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonchč di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivitā e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto. Art. 25 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965 n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000 n. 246) 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la prioritā delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento č tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2. Art. 26 - Soccorso aeroportuale e portuale (articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940 n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961 n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980 n. 930) 1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali. 2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2. 4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi č assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalitā per l'istituzione del servizio, nonchč fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980 n. 930. 5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988 n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalitā. 6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980 n. 930, e 2 dicembre 1991 n. 384, nonchč, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940 n. 690. Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Art. 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento (articolo 3, comma 2, decreto- legge 1° ottobre 1996 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609) 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unitā previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unitā previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attivitā di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973 n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Art. 28 - Norme in materia di amministrazione e contabilitā (articolo 5, decreto- legge 1° ottobre 1996 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999 n. 550) 1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilitā del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilitā generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999 n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilitā del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999 n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384, e la legge e il regolamento di contabilitā di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI |
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